Censimento / Registrazione DAE

(Legge 116/2021 – art. 6)

Per consentire, in caso di arresto cardiaco, la rapida localizzazione del DAE più vicino e fornire indicazioni ai soccorritori, la normativa prevede che i soggetti pubblici e privati dotati di defibrillatore comunichino i dati del dispositivo alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente. Per i DAE acquistati dopo l’entrata in vigore della legge, la comunicazione può essere effettuata anche dal venditore tramite modulistica informatica, sulla base dei dati forniti dall’acquirente.

Nei luoghi pubblici in cui è presente un DAE registrato deve essere individuato un responsabile del corretto funzionamento del dispositivo e dell’adeguata informazione all’utenza. La Centrale Operativa 118, sulla base dei dati ricevuti, può fornire un servizio di segnalazione periodica delle scadenze delle parti deteriorabili (batterie e piastre). Inoltre, la legge prevede il collegamento del DAE a un sistema di monitoraggio remoto della Centrale Operativa 118 più vicina, per verificare lo stato operativo del dispositivo, le scadenze e segnalare eventuali anomalie.


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